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LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1998
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    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
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    pubblica e integrazione sociale
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    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
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    Disposizioni sull'integrazione sociale
    sulle discriminazioni e istituzione del fondo
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  • Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
    membri dell'Unione europea
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  • Norme finali
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Testo in vigore dal:  27-3-1998

Art. 44

Commissione per le politiche di integrazione
1. Presso la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la Commissione per le politiche di integrazione.
2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La Commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali della presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri degli Affari esteri, dell'Interno, del Lavoro e della previdenza sociale, della Sanità, della Pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro per la Solidarietà sociale. Il presidente della Commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della Commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della presidenza del Consiglio dei ministri nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della Commissione e ad esperti dei quali la Commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della Commissione dal decreto di cui all'articolo 43, comma 1, la Commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla Commissione e stip- ulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle Regioni e degli enti locali.