LEGGE 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
Testo in vigore dal: 5-7-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7.

  1.  Ai  fini  della  attuazione dei decreti legislativi di cui agli
articoli  1,  3  e  4  e  con le scadenze temporali e modalita' dagli
stessi  previste,  alla  puntuale  individuazione  dei  beni  e delle
risorse   finanziarie,   umane,   strumentali   e   organizzative  da
trasferire,  alla  loro  ripartizione tra le regioni e tra regioni ed
enti  locali  ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  i  Ministri
interessati  e  il  Ministro  del tesoro. Il trasferimento dei beni e
delle  risorse  deve comunque essere congruo rispetto alle competenze
trasferite  e al contempo deve comportare la parallela soppressione o
il  ridimensionamento  dell'amministrazione  statale  periferica,  in
rapporto ad eventuali compiti residui.
  2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il
parere  della  Commissione  di  cui  all'articolo 5, della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane.
Sugli  schemi,  inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi
degli  enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative.  I  pareri
devono  essere  espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
  3.  Al  riordino  delle  strutture  di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma
4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni
dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del
presente  articolo.  Per  i  regolamenti  di  riordino, il parere del
Consiglio  di  Stato  e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e'
reso  entro  trenta  giorni  dalla richiesta. In ogni caso, trascorso
inutilmente  il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato
su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri. In sede di
prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera
dei  deputati  e  al  Senato  della Repubblica perche' su di essi sia
espresso  il  parere  della  Commissione di cui all'articolo 5, entro
trenta  giorni  dalla  data  della  loro  trasmissione.  Decorso tale
termine i regolamenti possono essere comunque emanati. (3)
  (( 3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle
competenti  Commissioni  parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un
decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF.
Si  applicano  i principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11
dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 )).
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 3, comma 6)
che  "I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo  7  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, sono comunque
emanati entro il 31 dicembre 1999".