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LEGGE 4 novembre 1997, n. 413

Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.

note: Entrata in vigore della legge: 3-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
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Testo in vigore dal:  19-12-2017
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Art. 4

1. A decorrere dalla data di entrata in vi gore della presente legge si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le di sposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relative al controllo del le emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di cari camento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito pres so le stazioni di servizio, secondo le moda lità e il calendario fissati dalla stessa diret tiva. Entro sessanta giorni dalla data di en trata in vigore della presente legge il Mini stro dell'ambiente, di concerto con i Mini stri dell'industria, del commercio e dell'ar tigianato, del lavoro e della previdenza so ciale, dell'interno, dei trasporti e della navi gazione, della sanità e delle finanze, stabili sce, con proprio decreto, le norme tecniche di cui alla citata direttiva 94/63/CE per l'adeguamento degli impianti di deposito presso i terminali, delle cisterne mobili e per il caricamento degli impianti di deposi to presso le stazioni di servizio.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le pompe di distribu zione delle benzine presso gli impianti nuo vi di distribuzione dei carburanti devono essere dotate di dispositivi di recupero dei vapori di benzina.
3. Entro il 1 luglio 2000 l'intera rete delle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribu zione dei carburanti deve essere attrezzata con dispositivi di recupero dei vapori di benzina.
4. Con decreto del Ministro dell'ambien te, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sa nità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leg ge, sono stabiliti le modalità ed i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di cui al comma 3.
Il decreto è emanato previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione alle Camere del relativo schema.
5. I dispositivi di recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere conformi a quanto stabilito con il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le norme tecniche relative alle caratteristiche dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina dalle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti.
6. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonché delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni per i depositi e per l'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti.
(2)
((4))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera b)) che è abrogato il presente articolo escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera b)) che è abrogato il presente articolo escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.