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LEGGE 4 novembre 1997, n. 413

Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.

note: Entrata in vigore della legge: 3-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
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Testo in vigore dal:  3-12-1997 al: 27-4-2005
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore massimo consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine è fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in volume.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1 luglio 2000, del tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al comma 1, sulla base delle normativa comunitaria, valutati i dati forniti dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanità.
3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno.
5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilità delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche così effettuate l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale.
6. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è triplicata.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:
- Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n 214, reca: "Attuazione della direttiva n. 85/210/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina".