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LEGGE 7 agosto 1997, n. 270

Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

note: Entrata in vigore della legge: 27-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1999)
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Testo in vigore dal:  29-12-1999
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Art. 1

(Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose
inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000
in località al di fuori del Lazio)
1. Entro il termine di cui all'articolo 2, comma 11, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio.
2. Il piano può essere modificato ed integrato sulla base delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 4, lettera a) alla luce delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3, nonché in relazione alle eventuali revoche del finanziamento pubblico disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
3. Gli interventi individuati nel piano devono riguardare esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettività a basso costo o in comunità religiose e dei relativi servizi, comprese le aree accessorie di pertinenza, le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti e l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, nonché i beni culturali e di carattere religioso, in modo da assicurare la piena rispondenza alle finalità dei pellegrinaggi giubilari.
4. Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di cui all'articolo 3, ne valuta le finalità anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi:
a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, e le società ad intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;
b) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalità di cui all'articolo 2, comma 13, l'entità del finanziamento concesso e le modalità di copertura della eventuale quota residuale;
c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;
d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali. (1)
((2))
5. I finanziamenti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 3, da realizzare su aree ubicate almeno parzialmente su territorio della Santa Sede, ed almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi.
6. Il piano individua altresì gli interventi, anche di privati, per la cui realizzazione è consentita l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 7, commi 4-sexies e seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, senza oneri a carico dello Stato. Le anzidette disposizioni si applicano anche agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, proposti anche dai privati, all'interno della regione Lazio.
7. I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi all'anno 1996, non impegnati per le quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad investimenti per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di valore storico-artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie e di altre strutture di interesse pubblico, che rimarranno di proprietà degli enti e, successivamente, saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo. Gli enti, previa intesa con i comuni nel cui ambito sono localizzati gli interventi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono i piani dei propri investimenti da sottoporre all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere inseriti nel piano di cui al presente articolo.
8. Il piano stabilisce infine le iniziative di comunicazione e promozione da affidare all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nell'ambito delle sue attività istituzionali.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1 si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11 , comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed è utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria. Gli interventi sono destinati ad investimenti in immobili per finalità di pubblico interesse tra le quali il recupero di edifici di valore storico-artistico e la realizzazione di strutture sanitarie e di servizio sociale e assistenziale, la cui destinazione d'uso resta vincolata per almeno venti anni. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della predetta legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 1999".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della legge 7 agosto 1997, n. 270, è prorogato al 31 dicembre 1999".