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LEGGE 7 agosto 1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia.

note: Entrata in vigore della legge: 11-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
Testo in vigore dal:  4-4-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 17

Prosecuzione di interventi a favore delle attività produttive
1. All'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole da: "Previa ripartizione" fino a: "legge 19 dicembre 1992, n. 488,"; e le parole da: "Le somme non impegnate" fino a: "deliberazione del Cipe" sono soppresse;
b) al comma 3-bis, le parole: "e 6" sono soppresse; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo".
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2001, N. 57))
.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, sono incrementate per un importo pari a lire 13,5 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.
4. Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonché quelle derivanti dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne già delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, volto alla realizzazione di impianti per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, ad attività di valorizzazione mediante studi, creazione di marchi di denominazione di origine controllata, nonché ad attività di promozione per la diffusione in Italia e all'estero dei prodotti agricoli tipici.
Possono accedere al suddetto finanziamento tutti i produttori agricoli singoli, o comunque associati, nonché le cooperative agricole o i consorzi di cooperative agricole localizzati nei territori interessati. Il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di cui al presente comma e le norme di attuazione da presentare al Cipe per l'approvazione, curandone la successiva attuazione e riferendone trimestralmente al ministero per le Politiche agricole e al ministero del Bilancio e della programmazione economica.