LEGGE 24 giugno 1997, n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione.

note: Entrata in vigore della legge: 19-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal: 4-4-2000
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13.
              (Incentivi alla riduzione e rimodulazione
           degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale)
    1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali. I
contratti  collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e
riferire   l'orario  normale  alla  durata  media  delle  prestazioni
lavorative  in  un  periodo  non  superiore all'anno. In attesa della
nuova  normativa  in  materia di tempi di lavoro e comunque non oltre
dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni  di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5-bis del
regio  decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17
aprile  1925,  n.  473,  e  successive  modificazioni e integrazioni,
continuano  a  trovare applicazione solo in caso di superamento delle
48 ore settimanali di lavoro.
    2.  Allo  scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto,
anche  attraverso  processi  concordati  di  riduzione dell'orario di
lavoro,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, sentite le Commissioni
parlamentari   competenti,  sono  stabilite  misure  di  riduzione  o
rimodulazione  delle  aliquote  contributive in funzione dell'entita'
della  riduzione  e  rimodulazione  dell'orario di lavoro determinate
contrattualmente.  Tali  misure  verranno  attuate  secondo criteri e
modalita' stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento
alla  rimodulazione  delle aliquote contributive per fasce di orario,
rispettivamente,  fino  a  ventiquattro,  oltre ventiquattro e fino a
trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino
a  quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando
l'orario  medio  settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche
con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede
di  prima  applicazione, per i primi due anni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati
prioritariamente  ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo
preveda  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  nuovo  personale ad
incremento  dell'organico  o la trasformazione di contratti di lavoro
da  tempo  pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione
di esuberi di personale.
    3.  I  benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con
quelli previsti dall'articolo 7 del decreto- legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451,  per  i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate
allo  scopo.  Al comma 1 del citato articolo 7 le parole: "fino al 31
dicembre 1995" sono soppresse.
    4.  Con  il  decreto  di  cui al comma 2 e' stabilita la maggiore
misura  della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma
2, nei seguenti contratti a tempo parziale:
    a)  contratti  di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese
situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n.
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni,
ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore
della  presente legge, con lavoratori inoccupati di eta' compresa tra
i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle predette aree;
    b)  contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati
i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei
successivi   tre   anni   i   requisiti  di  accesso  al  trattamento
pensionistico,  a  condizione  che  il  datore  di lavoro assuma, con
contratti  di  lavoro  a tempo parziale e per un tempo lavorativo non
inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati
o disoccupati di eta' inferiore a trentadue anni;
    c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici
precedentemente  occupate  che  rientrano nel mercato del lavoro dopo
almeno due anni di inattivita';
    d)  contratti  di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego
di  lavoratori  nei  settori  della  salvaguardia dell'ambiente e del
territorio,  del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani
e dei beni culturali;
    e)  contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che
abbiano   provveduto   ad   attuare  interventi  volti  al  risparmio
energetico  e  all'uso  di energie alternative ai sensi della legge 9
gennaio 1991, n. 10.
    5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2
il   Governo  procede  ad  una  valutazione,  con  le  organizzazioni
sindacali   dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  maggiormente
rappresentative  sul  piano nazionale, degli effetti degli interventi
di   cui   al  presente  articolo  sui  comportamenti  delle  imprese
fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti
di  lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno
finanziario   di   cui  al  presente  articolo,  e  ne  riferisce  al
Parlamento.
    6.  Le  misure  previste  nel  presente  articolo  possono essere
attuate  nei  limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito
del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  come incrementato ai sensi
dell'articolo  29-quater  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
nella  misura  di  lire  868  miliardi  per  l'anno 1997, di lire 494
miliardi  per  l'anno  1998  e di lire 739 miliardi annui a decorrere
dall'anno  1999,  nonche'  ai  sensi  dell'articolo 25 della presente
legge.  Per  il  primo anno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, tale limite non potra' superare 400 miliardi di
lire.  Per i successivi anni il limite e' determinato con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo,
ripartendone  la  destinazione  tra  gli  incentivi  alla riduzione e
rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a
tempo parziale.
    7. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 2000, N. 61)).