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LEGGE 4 aprile 1997, n. 93

Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 8-4-1997
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Testo in vigore dal:  8-4-1997

Art. 4

1. L'articolo 6 della legge è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile alle dichiarazioni iniziali ed a quelle periodiche previste dall'articolo VI della convenzione e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, tutti i soggetti che:
a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano, vendono o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
b) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
c) producono, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
d) svolgono le attività elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa.
2. Ai sensi dei paragrafi 5 delle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) o alla tabella 3 sia presente in quantità inferiore al 15 per cento in peso e alle miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A) sia presente in quantità inferiore allo 0,5 per cento. I limiti della suddetta deroga saranno aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sulla base di tutti i parametri che saranno indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati parte, come previsto dalle disposizioni di cui ai citati paragrafi 5.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire all'Autorità nazionale ed agli altri Ministeri competenti ogni informazione, dato e documentazione da questi ritenuti necessari o utili ai fini dell'applicazione della convenzione.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), hanno l'obbligo di tenere un registro dei composti chimici di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione.
Nel registro vanno annotate, in forma manuale, meccanografica o informatica, tutte le operazioni indicate al comma 1, lettere a), b) e c), nonché, per i composti chimici di cui alla tabella 2, le operazioni di acquisto, vendita e deposito, e, per i composti chimici di cui alla tabella 3, le operazioni di acquisto e di vendita.
5. I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per le dichiarazioni iniziali, debbono essere forniti entro la data del 20 aprile 1997; quelli necessari per le dichiarazioni periodiche saranno forniti almeno trenta giorni prima dei termini stabiliti nella convenzione".
Nota all'art. 4:
- L'art. 6 della legge prevede l'obbligo di fornire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati e le informazioni richiesti dall'art. VI e dall'annesso sulle verifiche della convenzione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.