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LEGGE 4 aprile 1997, n. 93

Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 8-4-1997
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Testo in vigore dal:  8-4-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Agli effetti delle disposizioni che seguono:
a) per "legge" si intende la legge 18 novembre 1995, n. 496;
b) per "convenzione" si intende la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.
_________
Nota all'art. 1:
- La legge 18 novembre 1995, n. 496, ha autorizzato la ratifica della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.