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LEGGE 21 dicembre 1996, n. 665

Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

note: Entrata in vigore della legge: 14/1/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
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Testo in vigore dal:  1-1-2016
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Art. 9

(Contratto di programma e contratto di servizio)
((
1. Il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa ha durata coincidente con il periodo di riferimento di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, ed è stipulato tra ENAV Spa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa. Entro il 30 giugno dell'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette uno schema di contratto di programma ai soggetti di cui al periodo precedente, che si esprimono entro il 30 settembre del medesimo anno e sottoscrivono il contratto entro il 31 dicembre. Qualora entro tale termine non si pervenga al perfezionamento del nuovo contratto, continua ad applicarsi il contratto relativo al periodo di riferimento precedente
))
2. Il contratto di programma:
a) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi,
((nonché gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa europea))
, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione.
((Lo Stato garantisce a ENAV Spa il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi della navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in conformità all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013))
;
b) definisce gli obiettivi e gli standard, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai
predetti obiettivi e standard è correlato alla variazione delle
tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;
c) definisce i servizi istituzionali da svolgere in proprio e
quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi; l'Ente fino alla definizione del contratto di programma non assume impegni che vincolino l'applicazione del medesimo;
d) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
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4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
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5.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
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6.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
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