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LEGGE 7 marzo 1996, n. 108

Disposizioni in materia di usura.

note: Entrata in vigore della legge: 24-3-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2024)
Testo in vigore dal:  1-1-2025
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Art. 15

1. È istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al
((60))
per cento
((per l'assegnazione in gestione di risorse))
a favore di appositi fondi speciali costituiti dai
((Confidi))
, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al
((40 per cento))
((assegnato in gestione alle))
fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4
((, per il rilascio delle garanzie disciplinate al comma 6))
.
((I contributi del Fondo devono essere accreditati su specifici conti, separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari, con vincolo di destinazione, aperti presso una o più banche. Tali conti costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti di quelli dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari))
.
((18))
2. I contributi
((ai Confidi))
di cui al comma 1
((sono destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario. Detti contributi))
possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
((18))
a)
((che si tratti di soggetti garanti autorizzati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, ad operare con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;))
((18))
b)
((che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche e agli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine o effettuano operazioni di liquidità, compreso l'incremento di linee di credito a breve termine, a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, individuata mediante un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza, ad un anno, dell'impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 3,6 per cento. La medesima garanzia può essere concessa alle micro e piccole imprese in situazione di elevato rischio finanziario per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni esistenti purché il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;))
((18))
c)
((che i contributi di cui al comma 1 possano essere cumulati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle regioni e da altri enti pubblici e privati))
.
((18))
2-bis.
((Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una quota dei contributi di cui al comma 1 può essere utilizzata dai Confidi, entro il limite del 40 per cento dell'ammontare del loro speciale fondo antiusura al 31 dicembre dell'anno precedente, anche per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, come definita al comma 2, lettera b), a condizione che:))
a)
((almeno il 20 per cento dell'importo del singolo finanziamento sia concesso facendo ricorso a risorse proprie, sulle quali il Confidi non può giovarsi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche;))
b)
((i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a consentire il mero recupero dei costi sostenuti nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi))
.
((18))
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura
((, a valere sulle risorse loro assegnate in gestione ai sensi del comma 1,))
prestano garanzie
((, a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili,))
alle banche ed agli intermediari finanziari
((nonché ai soggetti di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,))
al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.
((I contributi alle fondazioni e associazioni di cui al comma 1 sono cumulabili, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle regioni e da altri enti pubblici e privati))
.
((18))
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previstedallo statuto.
7-bis.
((Gli interventi di garanzia di cui al comma 2 e al comma 6 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità, ivi compresa la percentuale minima di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio che i garanti dovranno porre in essere per ciascuna operazione, da stabilire con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 10-bis. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196))
.
((18))
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.
((Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati))
. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
((18))
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10-bis.
((Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, emana disposizioni attuative del presente articolo.))
((18))
10-ter.
((Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, dallo scioglimento, dalla liquidazione o dalla cancellazione dagli elenchi, nonché nel caso di gravi irregolarità nella gestione dei contributi assegnati, ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del medesimo Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione deve avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.))
((18))
10-quater.
((Per la gestione dell'intervento nonché per il monitoraggio e il controllo dei contributi concessi ai sensi del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi della società Consap SpA, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con oneri posti a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel limite di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025))
.
((18))
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AGGIORNAMENTO (18)

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 865) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108".