LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2017)
Testo in vigore dal: 19-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
                   (Piani di risanamento acustico) 
   1. Nel caso  di  superamento  dei  valori  di  attenzione  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera  g),  nonche'  nell'ipotesi  di  cui
all'articolo 4,  comma  1,  lettera  a),  ultimo  periodo,  i  comuni
provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando
il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con
i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.  I
piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale.  I  piani
comunali di risanamento recepiscono il contenuto  dei  piani  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5. 
   2. I piani di risanamento  acustico  di  cui  al  comma  1  devono
contenere: 
     a)  l'individuazione  della  tipologia  ed  entita'  dei  rumori
presenti,  incluse  le  sorgenti  mobili,  nelle  zone  da   risanare
individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a); 
     b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento; 
     c) l'indicazione delle priorita', delle modalita'  e  dei  tempi
per il risanamento; 
     d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; 
     e) le eventuali misure cautelari a carattere  d'urgenza  per  la
tutela dell'ambiente e della salute pubblica. 
   3. In caso di inerzia  del  comune  ed  in  presenza  di  gravi  e
particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano
si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,
lettera b). 
   4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo puo' essere
adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine
di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). 
   ((5. Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la
giunta  comunale  presenta  al  consiglio  comunale   una   relazione
quinquennale  sullo  stato  acustico  del  comune.  La  relazione  e'
approvata dal consiglio comunale ed e' trasmessa alla regione  almeno
entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche  al
fine di consentire alla regione di valutare la necessita' di inserire
i suddetti comuni  tra  gli  agglomerati  individuati  ai  sensi  del
decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  194.  Sono  esentati  dalla
presentazione della relazione  i  comuni  individuati  dalle  regioni
quali agglomerati ai fini della presentazione delle  mappe  acustiche
strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.)) 
   ((5-bis.  In  sede  di  concessione  di   contributi   o   risorse
finanziarie  regionali  o  statali,  destinati  ai  comuni   per   il
perseguimento degli obiettivi di cui alla  presente  legge,  e'  data
priorita' ai comuni che ottemperano  all'obbligo  di  adozione  della
relazione di cui al comma 5 e ai comuni individuati dalla  regione  o
dalla provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla
redazione delle mappe acustiche strategiche di  cui  all'articolo  3,
comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.))