LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2017)
Testo in vigore dal: 19-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
                      (Sanzioni amministrative) 
   1. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  650  del  codice
penale,  chiunque  non  ottempera  al  provvedimento   legittimamente
adottato dall'autorita'  competente  ai  sensi  dell'articolo  9,  e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da
2.000 euro a 20.000 euro)). 
   ((2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa
o  mobile  di  emissioni  sonore,  supera  i  valori  limite  di  cui
all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,
lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.)) 
   3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo
11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente  legge
dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai  comuni,  e'  punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  ((da  500
euro a 20.000 euro)). 
   ((4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata
del bilancio dello Stato, e' riassegnato su apposito  capitolo  dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per
il finanziamento dei piani di risanamento di  cui  all'articolo  7  e
alle agenzie per la protezione ambientale competenti  per  territorio
per l'attuazione dei controlli di competenza.)) 
   ((4-bis. La  rendicontazione  giustificativa  delle  modalita'  di
utilizzo delle somme di cui al comma 4, e' trasmessa dal comune  alla
regione entro il 31 marzo di ogni anno,  corredata  di  una  apposita
relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione  trasmette  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  la
rendicontazione di  cui  al  periodo  precedente  per  i  comuni  del
territorio di competenza.)) 
   5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa'  e
gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto  o  delle  relative
infrastrutture, ivi comprese le autostrade, ((nel caso di superamento
dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione  di  cui  all'articolo
11,)) hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani  di
contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate
dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro  un  anno  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono  indicare
tempi  di  adeguamento,  modalita'  e  costi  e  sono  obbligati   ad
impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al  7  per
cento dei fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione
e di potenziamento delle  infrastrutture  stesse  per  l'adozione  di
interventi di contenimento ed abbattimento  del  rumore.  Per  quanto
riguarda l'ANAS la suddetta quota e' determinata nella misura del 2,5
per cento  dei  fondi  di  bilancio  previsti  per  le  attivita'  di
manutenzione. ((Le modalita' di accantonamento delle predette  somme,
della loro comunicazione, nonche'  del  loro  utilizzo  finale,  sono
definite secondo le citate direttive del Ministro  dell'ambiente.  Al
fine  di  garantire  maggiore  trasparenza   in   merito   ai   fondi
accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle
attivita' di manutenzione e  di  potenziamento  delle  infrastrutture
stesse, sulle quali e' calcolata la percentuale di  accantonamento.))
Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono
con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i);  il  controllo
del  rispetto  della  loro  attuazione  e'  demandato  al   Ministero
dell'ambiente. 
   ((5-bis. L'obbligo  di  accantonamento  di  cui  al  comma  5  non
sussiste qualora  si  dimostra  che  non  ricorre  la  necessita'  di
realizzare interventi di contenimento e di abbattimento  del  rumore,
ai  fini  del  rispetto  dei  regolamenti  di   esecuzione   di   cui
all'articolo 11. Di tale circostanza deve essere  data  dimostrazione
mediante  una  relazione  motivata   da   presentare   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  per  le
infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni,
ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente  competenti  per  le
restanti   infrastrutture.   Per   il   gestore   dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, il  suddetto  obbligo  di  accantonamento  non
sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano
di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a
carico dei fondi disciplinati da  contratti  di  programma  ai  sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.)) 
   ((5-ter. In caso di inottemperanza da parte delle societa' e degli
enti gestori di  servizi  pubblici  di  trasporto  o  delle  relative
infrastrutture a quanto stabilito  al  comma  5,  relativamente  alla
predisposizione  e  presentazione  del  piano  o  all'attuazione  del
medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi  1,  2  e  3  del
presente articolo.))