LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal: 1-1-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 40 
                  (Sistema di finanziamento CONSOB) 
  1.  Nel  quadro  dell'attivazione  di  un  processo  di   revisione
dell'assetto  istituzionale  della  Commissione  nazionale   per   le
societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del  proprio  autofinanziamento
la CONSOB segnala al Ministro  del  tesoro  entro  il  31  luglio  di
ciascun anno, a decorrere dal 1995,  il  fabbisogno  finanziario  per
l'esercizio  successivo,  nonche'  la   previsione   delle   entrate,
realizzabili nello stesso esercizio,  per  effetto  dell'applicazione
delle contribuzioni di cui al comma 3. 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266)). 
  3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la
CONSOB determina in  ciascun  anno  l'ammontare  delle  contribuzioni
dovute  dai   soggetti   sottoposti   alla   sua   vigilanza.   Nella
determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta  criteri
di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso
delle  attivita'  svolte  relativamente  a  ciascuna   categoria   di
soggetti. 
  3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' esonerato, fino all'emanazione del testo unico  previsto
dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n.  52,  nelle
materie di cui all'articolo 21 della  legge  stessa,  dagli  obblighi
previsti dalla normativa vigente relativi  alle  comunicazioni  delle
partecipazioni societarie detenute indirettamente. 
  4. Le determinazioni della CONSOB di  cui  al  comma  3  sono  rese
esecutive con le procedure indicate dall'articolo 1, nono comma,  del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. 
  5. Le contribuzioni di cui al comma  3  sono  versate  direttamente
alla CONSOB  in  deroga  alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  e
successive modificazioni, e vengono iscritte  in  apposita  voce  del
relativo bilancio di previsione. 
  6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3
avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'articolo  67,
comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.