LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal: 1-1-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 33. 
                          (Gioco del lotto) 
  1. Il Ministro delle  finanze,  con  proprio  decreto,  provvede  a
fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma  2  dell'articolo  5
della legge 19 aprile 1990,  n.  85,  l'allargamento  della  rete  di
raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge sia  raggiunto  il  numero  di
15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a  tutti  i
tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1  marzo  di  ogni  anno,
purche' sia assicurato  un  incasso  medio  annuo  da  stabilire  con
decreto del Ministro delle finanze, di intesa con  le  organizzazioni
sindacali dei rispettivi  settori  maggiormente  rappresentative  sul
piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantire  la  presenza
nelle zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande presentate
il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano  di
progressiva estensione della rete  a  tutti  i  tabaccai  richiedenti
entro il 31 dicembre di ogni anno. Per conseguire tali obiettivi,  la
distanza tra le ricevitorie  gestite  da  rivenditori  di  generi  di
monopolio e  le  ricevitorie  gestite  da  ex  dipendenti  del  lotto
prevista come requisito dal decreto  del  Ministro  delle  finanze  6
maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85,  e'  ridotta  a  200
metri, seguendo il percorso pedonale piu' breve. ((PERIODO  SOPPRESSO
DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). 
  2. Il ritardato versamento dei proventi  del  gioco  del  lotto  e'
soggetto   a   sanzione   amministrativa   stabilita   dall'autorita'
concedente nella misura minima di lire  200.000  e  massima  di  lire
1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento  nella  misura
di una volta e mezzo gli interessi legali. 
  3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza di gettito complessivo,
provvede con proprio decreto a riordinare  l'imposta  di  concessione
governativa dovuta per l'esclusiva di vendita  di  tabacco  ai  sensi
della legge 6 giugno 1973, n. 312, e del decreto del  Ministro  delle
finanze 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  22
del 26 gennaio 1976, e successive modificazioni, e per la gestione di
una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge 19  aprile  1990,  n.
85, perequando gli importi relativi in  funzione  della  redditivita'
media delle rispettive attivita'.