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LEGGE 19 aprile 1990, n. 85

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto.

note: Entrata in vigore della legge: 12/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2001)
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Testo in vigore dal:  12-5-1990

Art. 5

1. L'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attività di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.
2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttività del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sarà rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purché venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.
3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco.
4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potrà essere rideterminata in più o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.
5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo una tantum determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 3.
6. Per il diritto eclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore è tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue".
2. Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovrà tenere comunque conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovrà garantire la redditività alla data di entrata in vigore della presente legge dei punti di raccolta già affidati in concessione.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 123/1987 (Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Ammistrazione finanziaria) è il seguente:
"Art. 20. - 1. Con effetto immediato e fino all'attuazione dell'automazione del servizio, prevista dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, la raccolta del gioco del lotto è affidata, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 21 della citata legge e dell'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 494, ai dipendenti del lotto e ai titolari di rivendite di generi di monopolio che ne facciano richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino a quando non sarà stata realizzata l'automazione del servizio, la raccolta del lotto seguiterà ad essere effettuata secondo l'ordinamento del gioco previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni.
3. Il concessionario è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa.
La misura di detta cauzione è ridotta a un ventesimo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo. Il concessionario è tenuto, altresì, a corrispondere una tassa di concessione governativa di lire 200 mila annue.
4. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite, in relazione all'articolo 13 della citata legge n. 528 del 1982, la disciplina e le modalità di attuazione delle precedenti disposizioni".