LEGGE 25 gennaio 1994, n. 86

Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.

note: Entrata in vigore della legge: 20-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/09/2001)
Testo in vigore dal: 25-11-2001
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 14-bis 
           (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). 
 
  1. In alternativa alle modalita' operative indicate negli  articoli
12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un
anno dalla sua costituzione,  con  apporto  di  beni  immobili  o  di
diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre
il 51 per cento da beni  e  diritti  apportati  esclusivamente  dallo
Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti  locali  e
loro consorzi,  nonche'  da  societa'  interamente  possedute,  anche
indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con
apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a),
d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14, commi  7  e
8. Si applicano altresi',  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 12, commi 4 e 5. 
  2. Ai fini del presente articolo la societa' di gestione  non  deve
essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,
neanche  indirettamente,  da  alcuno  dei  soggetti   che   procedono
all'apporto.  Tuttavia,  ai   fini   della   presente   disposizione,
nell'individuazione del soggetto  controllante  non  si  tiene  conto
delle partecipazioni detenute dal Ministero  del  tesoro.  La  misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di  cui  all'articolo
13, comma 8, e'  determinata  dal  Ministro  del  tesoro  nel  limite
massimo dell'1 per cento dell'ammontare del fondo. 
  3. Il  regolamento  del  fondo  deve  prevedere  l'obbligo,  per  i
soggetti che effettuano conferimenti  in  natura,  di  integrare  gli
stessi con un apporto in denaro non inferiore  al  5  per  cento  del
valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora  partecipino  al
fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche  soggetti  diversi
da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1
e sempreche' il relativo apporto in denaro non sia  inferiore  al  10
per cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli  apporti
in denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni  immobili
o diritti reali immobiliari; fanno eccezione  gli  acquisti  di  beni
immobili  e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi
del comma 1 e sempreche' detti acquisti  comportino  un  investimento
non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro. 
  4. Gli immobili apportati al  fondo  ai  sensi  del  comma  1  sono
sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche  al
momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta  e  depositata
al  momento  dell'apporto  con  le  modalita'  e  le  forme  indicate
nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere  i  dati  e  le
notizie richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8. 
  5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi  da  quelli
indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14, commi 6 e 6-ter. 
  6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'articolo 12, comma
3, la societa' di gestione  procede  all'offerta  al  pubblico  delle
quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal
fine, le quote sono tenute in deposito presso la  banca  depositaria.
L'offerta al pubblico  deve  essere  corredata  dalla  relazione  dei
periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante
l'avvenuta approvazione dei progetti  di  utilizzo  dei  beni  e  dei
diritti da parte della conferenza di servizi  di  cui  al  comma  12.
L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data
dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote  per
un numero non inferiore al 60 per cento del  loro  numero  originario
presso investitori diversi dai soggetti  conferenti.  Il  regolamento
del fondo prevede le modalita' di  esecuzione  del  collocamento,  il
termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti
delle quote, le modalita' con cui la  societa'  di  gestione  procede
alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i  corrispettivi
ai soggetti  conferenti  e  restituisce  ai  medesimi  le  quote  non
collocate. 
  7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte  ai  sensi  del
comma 6 sono tenuti a fornire alle societa' di gestione, su richiesta
della  medesima,  garanzie  per  il  buon   esito   dell'impegno   di
sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono  indicate
nel regolamento del fondo. 
  8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote  agli  acquirenti,  la
societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione  dei  relativi
certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato,  salvo  il
caso in cui le quote siano destinate  esclusivamente  ad  investitori
istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a). 
  9.  Qualora,  decorso  il  termine  di  diciotto  mesi  dalla  data
dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero  di  quote
inferiore a quello indicato nel comma  6,  la  societa'  di  gestione
dichiara  il  mancato   raggiungimento   dell'obiettivo   minimo   di
collocamento,  dichiara  caducate  le   prenotazioni   ricevute   per
l'acquisto delle quote e delibera  la  liquidazione  del  fondo,  che
viene effettuata da un commissariato nominato dal Ministro del tesoro
e operante secondo le direttive impartite da  Ministro  medesimo,  il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili  e  i  diritti  reali
immobiliari apportati ai soggetti conferenti. 
  10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma  1  non  danno
luogo  a  redditi  imponibili  ovvero  a   perdite   deducibili   per
l'apportante al momento dell'apporto. Le  quote  ricevute  in  cambio
dell'immobile o del diritto oggetto di apporto  mantengono,  ai  fini
delle  imposte  sui   redditi,   il   medesimo   valore   fiscalmente
riconosciuto anteriormente all'apporto. (( PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.
25 SETTEMBRE 2001, N. 351, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.  23
NOVEMBRE 2001, N. 410 )). 
  11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali
successive retrocessioni di cui al comma 9, e' dovuto in luogo  delle
ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e  dell'imposta
comunale  sull'incremento  di  valore  degli   immobili,   un'imposta
sostitutiva di lire 1  milione  che  e'  liquidata  dall'ufficio  del
registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve
essere presentata dalla societa' di gestione  entro  sei  mesi  dalla
data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato. 
  12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a
norma del comma 1 di importo complessivo superiore a  2  miliardi  di
lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4,  sono  sottoposti
all'approvazione della conferenza di servizi di cui  all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni.  Ai
sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537,  le  determinazioni  concordate  nelle  conferenze  di   servizi
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta
e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle  conferenze  non  si
pervenga alle determinazioni conclusive entro  novanta  giorni  dalla
convocazione  ovvero  non  si   raggiunga   l'unanimita'   anche   in
conseguenza  della  mancata  partecipazione  ovvero   della   mancata
comunicazione   entro   venti   giorni   delle   valutazioni    delle
amministrazioni e dei soggetti regolarmente  convocati,  le  relative
determinazioni sono  assunte  ad  ogni  effetto  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato  una  sola  volta
per non piu'  di  sessanta  giorni.  I  termini  stabiliti  da  altre
disposizioni di legge e regolamentari per la  formazione  degli  atti
facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a  determinarsi
nelle conferenze di servizi, ove non  risultino  compatibili  con  il
termine di cui al precedente  periodo,  possono  essere  ridotti  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   per   poter
consentire di assumere le determinazioni delle conferenze dei servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.  Eventuali
carenze, manchevolezze, errori  od  omissioni  della  conferenza  nel
procedimento di approvazione del progetto non  sono  opponibili  alla
societa' di gestione, al  fondo,  ne'  ai  soggetti  cui  sono  stati
trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti. 
  13. Il Ministro  del  tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali  che
prevedono diritti di conversione in  quote  dei  fondi  istituiti  ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le  condizioni  di  tali  emissioni
sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In  alternativa  alla
procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il
Ministro del tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali  che  prevedano
diritti di conversione in quote dei  fondi  istituiti  ai  sensi  del
comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono  fissate
con decreto dello stesso Ministro. 
  14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali  emessi
ai sensi del  comma  13  o  dalla  cessione  delle  quote  del  fondi
sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o  di  enti
previdenziali pubblici, nonche' i proventi distribuiti  dagli  stessi
fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari. 
  15.  Gli  enti  locali  territoriali  sono  autorizzati,   fino   a
concorrenza del valore  dei  beni  conferiti,  ad  emettere  prestiti
obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del
comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della  legge  23
dicembre 1994, n. 724. In  alternativa  alla  procedura  prevista  al
comma 6,  per  le  quote  di  propria  pertinenza,  gli  enti  locali
territoriali possono emettere titoli speciali che  prevedano  diritti
di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi  ai  sensi
del comma 1, secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  35  della
predetta legge n. 724 del 1994. 
  16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai  sensi
del comma 15 o  dalla  cessione  delle  quote  nonche'  dai  proventi
distribuiti  dai  fondi  sono  destinate   al   finanziamento   degli
investimenti secondo le norme previste  dal  decreto  legislativo  25
febbraio 1995, n. 77, nonche' alla riduzione del debito complessivo. 
  17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e  dei
diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti  locali
territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione  dei
lavori su beni immobili di pertinenza  del  fondo  stesso,  gli  enti
locali  territoriali   conferenti   dovranno   effettuare   anche   i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti  al
comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad  emettere
prestiti obbligazionari  convertibili  in  quote  del  fondo  fino  a
concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in
denaro saranno tenute in deposito presso la  banca  depositaria  fino
alla conversione.((6)) 
    
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AGGIORNAMENTO (6)
    
  Il D.L. 25 settembre 2001, n.  351,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 ha disposto (con l'art. 6, comma 1)
che "I fondi comuni d'investimento  immobiliare  istituiti  ai  sensi
[...]dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio  1994,  n.  86,  non
sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale  sulle
attivita' produttive."