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LEGGE 25 gennaio 1994, n. 86

Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.

note: Entrata in vigore della legge: 20-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/09/2001)
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Testo in vigore dal:  20-2-1994 al: 30-6-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi)
1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le società per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in immobili o partecipazioni in società immobiliari, e in possesso dei requisiti di cui al comma 3, ad istituire uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, con le modalità indicate al capo II della presente legge. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.
2. Il Ministro del tesoro comunica alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'avvenuta autorizzazione.
3. L'autorizzazione non può essere concessa nei casi indicati all'articolo 1, comma 5, lettere b), c), d), e) ed f), della citata legge n. 77 del 1983, ed inoltre se la società ha un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi, ovvero al diverso ammontare determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge, incrementati di un ulteriore ammontare di mezzi patrimoniali pari alla quota obbligatoria di partecipazione della società a ciascuno dei fondi gestiti.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della citata legge n. 77 del 1983, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni. Il difetto del requisito di onorabilità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), della citata legge n. 77 del 1983 comporta, in caso di società già autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto con gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, nonché all'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni.
5. Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), d) ed e), della citata legge n. 77 del 1983 devono essere comunicate dalla società di gestione non oltre quindici giorni alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni, fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi dell'articolo 2.
6. Qualora il capitale sociale o il patrimonio della società scendano al di sotto del limite previsto al comma 3, si applica la procedura di cui al comma 5.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'intero art. 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare), come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83, è il seguente:
"Art. 1 (Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni). - 1. Le società per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti.
2. La società di gestione può essere autorizzata a gestire più fondi; a tal fine, il Ministro del tesoro tiene conto della specializzazionedei medesimi ovvero della dimensione raggiunta da quelli già istituiti dalla società richiedente.
3. Con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del tesoro determina, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale.
4. La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla società interessata entro due mesi dalla presentazione della domanda medesima.
Tuttavia, ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla società, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di un mese.
5. L'autorizzazione non può essere concessa:
a) se la società ha un capitale sociale versato inferiore a due miliardi di lire o al più elevato importo stabilito, in via generale, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Il Ministro del tesoro stabilisce l'importo del capitale sociale iniziale in modo che la società sia fornita di mezzi finanziari adeguati per l'esercizio della sua attività, tenuto anche conto del numero dei fondi da gestire e delle variazioni del valore della moneta;
b) se la sede dell'amministrazione della società di gestione non è situata, al pari della sua sede statutaria, in Italia;
c) se la maggioranza degli amministratori, gli amministratori delegati e i direttori generali nonché gli amministratori e i dirigenti muniti di rappresentanza della società di gestione non abbiano svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a cinquecento milioni di lire o abbiano esercitato la professione di agente di cambio senza far fronte ai propri impegni come previsto dalla legge. Per le funzioni svolte presso società o enti che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle sopraindicate, si applicano le disposizioni emanate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
d) se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause d'ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci della società di gestione abbiano riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Agli amministratori, ai direttori generali e a coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
e) se i componenti del collegio sindacale non siano iscritti nel registro dei revisori contabili;
f) se i soggetti che, in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al presente comma, lettera d). Ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
6. Il sopravvenuto verificarsi delle situazioni di cui al comma 5, lettere d) ed e), determina, quando si tratti di società già autorizzate, la decadenza degli interessati dalle cariche ricoperte e deve essere comunicato dagli stessi alla società, alla Banca d'Italia ed al Ministro del tesoro. La decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della società. Nel caso che questo non provveda nel termine predetto, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.
7. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione dalle cariche di cui al comma 5, lettera d), del presente articolo. La sospensione dalla carica è disposta entro quindici giorni dal Consiglio di amministrazione della società e ove questi non provveda dalla Banca d'Italia. Limitatamente al periodo in cui sono sospesi, i sindaci effettivi sono sostituiti dai supplenti e gli amministratori sono sostituiti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
8. Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui al comma 5 devono essere comunicate dalla società di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni di cui al comma 5, lettere c), d) ed e), fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi del successivo art. 8. Il difetto del requisito di onorabilità di cui al comma 5, lettera f), comporta, in caso di società già autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281.
9. L'ammontare dei mezzi patrimoniali delle società di gestione autorizzate ai sensi del comma 1 non possono essere inferiori all'ammontare stabilito in via generale con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia; tale ammontare viene determinato tenuto conto della necessità da parte della società medesima di disporre dei mezzi sufficienti a far fronte alle proprie responsabilità anche in relazione all'ammontare dei fondi comuni gestiti. Qualora i mezzi patrimoniali delle società di gestione scendano al di sotto delle misure fissate ai sensi del presente articolo si applica la procedura prevista al comma 8.
10. È vietata la trasformazione in organismi non rientranti nel campo di applicazione della direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220.
11. Trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'istituzione del fondo senza che la società abbia provveduto all'istituzione del medesimo e alla offerta al pubblico delle relative quote, l'autorizzazione decade automaticamente.
12. La società di gestione autorizzata ai sensi del comma 1 può assumere l'incarico di gestire il patrimonio di società di investimento a capitale variabile".
- Il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, come da ultimo modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dell'art. 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari), è il seguente:
"Art. 4 (Partecipazione al capitale delle società di intermediazione mobiliare), commi 1 e 2. - 1. A tutti coloro che partecipano in una società di intermediazione mobiliare in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa si applicano gli articoli 5, 5-ter e 5-quinquies del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni. La CONSOB può altresì avvalersi nei confronti delle società di intermediazione mobiliare dei poteri di cui all'articolo 4- bis dello stesso decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla stessa legge n. 216 del 1984 e dà immediata notizia delle comunicazioni ricevute alla Banca d'Italia. I soggetti di cui al primo periodo devono sottoscrivere, entro quarantotto ore dall'assunzione della partecipazione, protocolli di autonomia gestionale, utilizzando i modelli di cui all'articolo 9, comma 6, lettera a), e astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente della società ovvero che possa indurre la società medesima ad una condotta non coerente con i principi e le regole generali di cui alla presente legge.
Copia dei protocolli deve essere inviata alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla società partecipata contestualmente alle comunicazioni di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e suc- cessive modificazioni e integrazioni. I soci che, essendovi tenuti, non hanno inviato i protocolli di autonomia nei modi e nei termini previsti dal presente comma, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci della società di intermediazione mobiliare e può essere proposta dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.
Le azioni per le quali, a norma del presente comma, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983. Le comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia, che ne dà immediata notizia alla CONSOB".
"Art. 9 (Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare), comma 12. - Alle partecipazioni nelle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge 4 giugno 1985, n. 281. La Banca d'Italia dà immediata notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute".
- Il testo dell'art. 5 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), come da ultimo modificato dall'art. 11 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, è il seguente:
"Art. 5. - Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) entro quarantotto ore dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale.
La CONSOB deve dare immediata pubblica notizia della comunicazione ricevuta.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione è determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche: delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, semprechè i diritti di voto ad essere inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto portano a conoscenza del pubblico, con modalità stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, ogni variazione superiore al cinque per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con diritto di voto.
Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello, approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;
2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute;
3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;
4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtù di un accordo.
Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le società e la borsa può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.
Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facoltà della Commissione nazionale per le società e la borsa di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.
Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, la società che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo avere ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
- Il testo dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio), come da ultimo modificato all'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, è il seguente:
"Art. 9. - 1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa, in misura superiore alla percentuale stabilita in via generale dalla Banca d'Italia, in enti creditizi o in società per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma ne dà comunicazione ai medesimi enti e società e alla Banca d'Italia. Le succes- sive variazioni della partecipazione devono essere comunicate quando superano la misura stabilita in via generale dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio. Le istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può chiedere informazioni ai soggetti che comunque partecipano all'operazione.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
5. È fatta salva l'applicazione degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo".