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LEGGE 25 gennaio 1994, n. 70

Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 15-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/2020)
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Testo in vigore dal:  15-2-1994

Art. 2

Presentazione del modello unico di dichiarazione
1. Il modello unico di dichiarazione è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, entro il termine stabilito dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i diritti di segreteria da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, comprensivi degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4.
4. Il modello unico di dichiarazione sostituisce ogni altra dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione obbligatorie previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
5. Sui dati contenuti nel modello unico di dichiarazione in possesso delle pubbliche amministrazioni è esercitato il diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 2:
- La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; in particolare il capo V concerne: "Accesso ai documenti amministrativi".