LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 10-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
                      (Registro delle imprese). 
 
  1. E'  istituito  presso  la  camera  di  commercio  l'ufficio  del
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. 
  2. Al fine di garantire condizioni di  uniformita'  informativa  su
tutto  il  territorio  nazionale  e  fatte  salve   le   disposizioni
legislative  e   regolamentari   in   materia,   nonche'   gli   atti
amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo
economico,  d'intesa  con  il  Ministero  della  giustizia,   sentita
l'Unioncamere,  ((emana  direttive   sulla   tenuta   del   registro,
assicurandone la relativa vigilanza.)) 
  ((3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle  imprese  in
conformita' agli  articoli  2188,  e  seguenti,  del  codice  civile,
nonche' alle disposizioni della presente legge e  al  regolamento  di
cui al comma 6 bis del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o
piu' giudici delegati scelti tra i  giudici  assegnati  alle  sezioni
specializzate in materia di impresa, e nominati  dal  presidente  del
Tribunale competente per territorio e  presso  cui  e'  istituita  la
sezione specializzata in  materia  di  impresa,  su  indicazione  del
presidente della medesima sezione.)) 
  ((4.Gli uffici  delle  Camere  di  commercio  della  circoscrizione
territoriale su cui ha competenza il  tribunale  delle  imprese  sono
retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello  sviluppo
economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti  i  presidenti  delle
camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso  dei  requisiti
definiti con il decreto di  cui  al  comma  5  dell'articolo  20.  Il
conservatore puo' delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle
altre camere di commercio della circoscrizione  territoriale.  L'atto
di nomina del conservatore e' pubblicato sul  sito  istituzionale  di
tutte le camere  di  commercio  interessate  e  del  Ministero  dello
sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il
contenuto  dell'incarico  dirigenziale  conferito  dalla  camere   di
commercio di appartenenza.)) 
  5.   L'iscrizione   nelle   sezioni   speciali   ha   funzione   di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre agli  effetti
previsti dalle leggi speciali. 
  ((6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione,
secondo tecniche informatiche,  del  registro  delle  imprese  ed  il
funzionamento dell'ufficio sono  realizzati  in  modo  da  assicurare
completezza ed organicita', pubblicita' per tutte le imprese soggette
ad iscrizione attraverso  un  unico  sistema  informativo  nazionale,
garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il  territorio
nazionale.)) 
  ((6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17,  comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e  con
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione,  sono
disciplinate le norme di attuazione del presente articolo. 
  6-ter. Fino all'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  6-bis
continua ad applicarsi il decreto del Presidente della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni.))