LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 10-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
                         (Unioni regionali). 
 
  ((1. Le camere di commercio possono associarsi in unioni  regionali
costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali
in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le
camere  presenti  aderiscono  a  tali  associazioni,  allo  scopo  di
esercitare congiuntamente funzioni e  compiti  per  il  perseguimento
degli  obiettivi  comuni  del  sistema   camerale   nell'ambito   del
territorio regionale di riferimento. Le  unioni  regionali  curano  e
rappresentano  gli  interessi  comuni  delle  camere   di   commercio
associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le  Regioni
territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare  servizi
comuni per l'esercizio in forma associata di attivita' e  servizi  di
competenza camerale. Fermo  quanto  previsto  dal  comma  1  bis  del
presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali  costituite
ai sensi del presente comma puo' essere disposta solo con il consenso
unanime dei soggetti associati.)) 
  ((1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali  in
ogni caso e' consentita sulla base di una relazione programmatica, da
trasmettere al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  che  dimostri
l'economicita' della struttura e gli effetti  di  risparmio  rispetto
alle  altre  possibili  soluzioni  di  svolgimento   delle   relative
attivita'. 
  1-ter. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di piu' camere
le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri
compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono svolte dalla camera di
commercio  del  comune  capoluogo  di  regione.   Eventuali   compiti
operativi per la gestione dei  servizi  comuni  gia'  attributi  alle
Unioni regionali possono essere svolti comunque  in  forma  associata
ovvero attribuendoli, qualora  possibile,  ad  Aziende  speciali  nel
contesto del riordino delle stesse.)) 
  2. L'attivita'  delle  unioni  regionali  e'  disciplinata  da  uno
statuto  deliberato  con  il  voto  dei  due  terzi  dei   componenti
dell'organo assembleare. 
  3. L'organo assembleare dell'Unioncamere, su  proposta  dell'organo
di amministrazione, ((individua i)) principi e le linee guida cui gli
statuti delle unioni regionali si devono attenere. 
  4. Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni  regionali
per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2. 
  5. Le unioni regionali possono formulare  pareri  e  proposte  alle
regioni sulle questioni di  interesse  del  sistema  regionale  delle
imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle  unioni
regionali alle fasi  di  consultazione  e  concertazione  riguardanti
materie di comune interesse. 
  6. Le unioni regionali  svolgono  funzioni  di  osservatorio  e  di
monitoraggio dell'economia regionale. 
  7. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali  delle  camere
di  commercio  e'  assicurato  da  un'aliquota  delle  entrate,  come
definite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma  7,  delle
camere di commercio associate e dalle entrate e  dai  contributi  per
attivita' svolte per conto della regione ed  altri  enti  pubblici  o
privati.