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LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal:  10-12-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 22

Uso della denominazione "camera di commercio"
1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.
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2. Agli altri organismi che non risultino disciplinati dalla presente legge è vietato l'uso della denominazione "camera di commercio" e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo equivoco o ingannevole i registri, albi ed elenchi comunque denominati tenuti dalle camere di commercio ed i relativi obblighi di iscrizione o pagamento. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di duemilacinquecento euro ad un massimo di cinquemila euro. Previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 novembre 1995, n. 480, ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 2) che "Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è nuovamente stabilito al 30 giugno 1996".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le diposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 settembre 1995".