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LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
Testo in vigore dal:  24-4-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

(Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali)
1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.
3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato. (7)
((22))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che con decorrenza dal 1 gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui al presente articolo, sono soppresse.
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AGGIORNAMENTO (22)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale è autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato, allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro il 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate".