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LEGGE 23 dicembre 1992, n. 505

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali.

note: Entrata in vigore della legge: 14/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
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Testo in vigore dal:  20-7-1993
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Art. 6

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di lire 200 miliardi per l'anno 1993, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato.
2. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, gli istituti di credito e sezioni autonome di cui al comma 1 sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, sarà corrisposto alla scadenza della rata di ammortamento.
3. Una quota pari al 5 per cento dei mutui di cui al comma 1 è destinata agli interventi nelle zone terremotate della Sicilia occidentale. Il relativo riparto tra i comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino è effettuato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei programmi di interventi comunicati dal provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia. Il riparto della restante quota tra i comuni del Belice è effettuato, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con le modalità di cui all'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, come sostituito dall'articolo 13- bis, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L.19 luglio 1993, n. 236, ha disposto:
- (con l'art. 3, comma 4-bis) che tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati di cui al suddetto articolo, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti;
-(con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".