LEGGE 23 dicembre 1992, n. 498

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 13/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
Testo in vigore dal: 9-3-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
  1. Il rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  del  personale
amministrativo,  artistico  e  tecnico  degli  enti  lirici  e  delle
istituzioni concertistiche assimilate e' incompatibile con  qualsiasi
altro lavoro dipendente pubblico o privato. 
  2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di  incompatibilita'
possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto
in contratto a tempo determinato di durata biennale. 
  3. Le attivita' di  lavoro  autonomo  o  professionale  svolte  dai
dipendenti a tempo indeterminato sono consentite  solo,  a  carattere
saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e  professionale,
fatti salvi i principi del  non  aggravio  economico  e  le  esigenze
produttive degli enti o istituzioni di cui al comma 1. Tali attivita'
devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito
il  direttore  artistico.  I  criteri  per   la   concessione   delle
autorizzazioni  sono  stabiliti   dalla   contrattazione   collettiva
nazionale di lavoro entro quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  4. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui  al  comma  1  non
possono  assumere  personale  a  tempo  indeterminato,   neanche   in
sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresi' vietate
assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si  tratti  di
personale artistico e  tecnico  da  impiegare  per  singole  opere  o
spettacoli,  o  di  personale  tecnico,  artistico  e  amministrativo
addetto alla preparazione e allo svolgimento  di  festival  estivi  o
all'aperto di fama internazionale che risultino realta' consolidate e
con carattere di continuita'. Non si applicano le disposizioni  della
legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.((5)) 
  5. La permanenza della idoneita' professionale  artistica  ai  fini
della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del  personale
artistico in servizio al 31 dicembre 1992 e' accertata  su  richiesta
del sovrintendente,  sentito  il  direttore  artistico,  da  apposita
commissione,  nominata  dal  sovrintendente  stesso,  attenendosi  ai
criteri fissati per l'espletamento dei concorsi pubblici. Gli effetti
della verifica e le conseguenti  modalita'  attuative  sono  regolate
dalla contrattazione collettiva nazionale  di  lavoro  entro  quattro
mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  senza
oneri finanziari aggiuntivi a carico degli enti. 
  6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio  decreto,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, detta direttive agli enti lirici  per  l'individuazione  degli
interventi  da  attuarsi  in  ordine  alla  eventuale  mobilita'  del
personale anche a seguito dell'applicazione del comma 5. 
  7. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori  sede  non  puo'
essere superiore alla quota giornaliera dello  stipendio  base  lordo
del dipendente non dirigente di qualifica piu' elevata. Per lo stesso
anno, non puo' essere autorizzata una spesa  complessiva  per  lavoro
straordinario superiore  al  90  per  cento  della  media  di  quella
sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992.((5)) 
  (( 8. Sono vietati contratti integrativi aziendali  che  comportino
oneri finanziari diretti o  indiretti  a  carico  degli  enti,  anche
tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro. )) 
  (( 9. Al fine di contenere i  costi  per  compensi  degli  artisti,
nonche'  per  i   contratti   di   carattere   professionale   o   di
collaborazione, l'Autorita'  competente  in  materia  di  spettacolo,
sentito il comitato di coordinamento di  cui  all'articolo  20  della
legge 14 agosto 1967, n.  800,  e  la  Commissione  centrale  per  la
musica, puo' procedere biennalmente a  stabilire  un  tariffario  dei
livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del  livello  dei
tariffari degli ultimi tre anni. )) 
  10. Entro due mesi  dall'inizio  dell'esercizio  finanziario  sara'
liquidato agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche  assim-
ilate un acconto di importo pari  al  60  per  cento  del  contributo
ordinario dell'anno  precedente.  L'assegnazione  di  una  quota  del
contributo ordinario, da quantificare con decreto  del  Ministro  del
turismo e dello spettacolo, e' condizionata per ciascun ente  ad  una
contribuzione   annua   della   regione   e   degli    enti    locali
complessivamente non inferiore alla quota di spesa globale di ciascun
ente accertata nel conto consuntivo dell'anno  precedente,  al  netto
delle partite di giro e delle anticipazioni bancarie,  stabilita  con
il medesimo decreto. 
  11. Una seconda quota dell'acconto, pari ad  un  ulteriore  20  per
cento, e' erogata entro il 30 giugno 1993 qualora entro tale data non
siano stati individuati nuovi parametri e  approvati  nuovi  organici
per i singoli enti lirici da parte del Ministro del turismo  e  dello
spettacolo. 
  12. Le minori entrate derivanti da riduzione del contributo statale
costituiscono causa di forza maggiore ai fini della risoluzione senza
penalita' dei contratti di scrittura artistica.((5)) 
    
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AGGIORNAMENO (5) 
  Il D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 marzo 1994, n. 153 ha disposto (con  l'art.  27,  comma  6)  che
"Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge  23
dicembre 1992, n. 498, sono confermati, per il triennio 1994-1996, il
comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo."