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LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

note: Entrata in vigore delle legge: 11-8-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-2017
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Art. 16

(Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale)
1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92))
.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92))
.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92))
.
4. Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano a applicarsi in via transitoria i lavoratori il cui licenziamento si stato intimato prima della data di entrata in
vigore della presente legge.


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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 423 (in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità".

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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 20, comma 3) che la suddetta modifica decorre dal 1° gennaio 2009.