stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-3-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 48


1. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi fino al 30 aprile
1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni previste negli articoli da 44 a 47.
2. I giudizi si estingono subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente delle ricevute, rilasciate dal competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, comprovanti l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta dovuta, ovvero della distinta di versamento al concessionario della riscossione delle somme iscritte a ruolo.
3. Qualora il contribuente abbia definito singoli rilievi, il giudizio prosegue limitatamente a quelli non definiti.
4. L'ordinanza di estinzione è revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65.
((4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresi sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni))
.
((2))
------------------
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il comma 3 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993.