LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-3-1993
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 45. 
1. Per la  definizione  di  cui  all'articolo  44,  l'amministrazione
finanziaria invia ai contribuenti,  entro  il  31  gennaio  1992  una
lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito  a
definire la pendenze mediante  il  pagamento  delle  somme  indicate,
ripartite per annualita', entro il 30 aprile 1992 presso il  compente
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto.  E'  consentito
al contribuente  di  definire  le  controversie  relative  a  singole
annualita'   d'imposta   o   quelle   riguardanti   singoli   rilievi
specificamente   indicati   in   apposita   istanza   da   presentare
contestualmente al pagamento della prima o unica rata. ((2)) 
2. Qualora l'imposta da pagare superi l'importo di lire 3.000.000  il
relativo versamento puo' essere effettuato  in  tre  rate  di  uguale
importo con l'applicazione degli interessi nella  misura  del  9  per
cento annuo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro
il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. 
3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo  dal  1°  dicembre
1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti della  imposta
rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993  e  il
30 settembre 1993. 
4.  Il  mancato  o  insufficiente  pagamento  nei  termini   comporta
l'iscrizione  a  ruolo  dell'imposta  e  della  soprattassa  di   cui
all'articolo 44,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  e
degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo.  In  tal
caso la controversia si estingue a  condizione  che  il  contribuente
effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni  dalla
L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  le
dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1  del  presente  articolo
possono essere presentate oltre i  termini  previsti  dalla  medesima
legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.