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LEGGE 27 novembre 1991, n. 380

Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide.

note: Entrata in vigore della legge: 17/12/1991
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vigente al 05/05/2024
Testo in vigore dal:  17-12-1991

Art. 3

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1985, n. 284, è sostituito dal seguente:
" 2. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:
a) Ministero degli affari esteri;
b) Ministero del bilancio e della programmazione economica;
c) Ministero del tesoro;
d) Ministero della difesa;
e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) Ministero della marina mercantile;
g) Ministero delle partecipazioni statali;
h) Ministero della sanità;
i) Ministero dell'ambiente;
l) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 10 giugno 1985, n. 284, è sostituito dai seguenti:
" 2. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed è composta da:
a) due esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;
c) un esperto designato dal Ministro della sanità;
d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
e) due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST);
f) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
g) due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
h) un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);
i) un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS).
2-bis. La commissione elegge un vice presidente nel proprio seno".
Nota all'art. 3:
- Per il testo vigente dell'art. 3 e dell'art. 4 della citata legge n. 284/1985, si veda la nota all'art. 2.