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LEGGE 10 giugno 1985, n. 284

Programma nazionale di ricerche in Antartide.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/1999)
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Testo in vigore dal:  12-3-1999
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Art. 3

Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide
1. È istituito presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide con i compiti di:
1) esprimere pareri sul programma nazionale e sui relativi programmi esecutivi;
2) esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma;
3) formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma nazionale con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide;
4) indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo III del trattato sull'Antartide.
2. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:
a) Ministero degli affari esteri;
b) Ministero del bilancio e della programmazione economica;
c) Ministero del tesoro;
d) Ministero della difesa;
e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) Ministero della marina mercantile;
g) Ministero delle partecipazioni statali;
h) Ministero della sanità;
i) Ministero dell'ambiente;
l) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Del Comitato fanno altresì parte il vice presidente della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide e il responsabile dell'attuazione del programma nominato dall'ENEA.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni statali, di volta in volta interessate, nonché esperti designati dagli enti che partecipano al programma.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 7 agosto 1997, n. 266, come modificata dal D.LGS. 30 gennaio 1999, n. 36, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonché 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284".