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LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

note: Entrata in vigore della Legge: 24-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  24-10-1991

Art. 19

(Oggetto dell'attività)
1. L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, può riguardare:
a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'articolo 6;
b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
f) la partecipazione nei mercati nazoinali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;
g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;
i) l'assistenza e la consulenza per la proggettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonché l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;
l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestaszione delle relative garanzie;
m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;
n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o altri servizi in comune;
o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;
p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
q) altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.