stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

note: Entrata in vigore della Legge: 24-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-5-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

(Disposizioni tributarie)
1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 sono considerati sopravvenienze attive del periodo d'imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 non costituiscono corrispettivi ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 gennaio 1979, n. 24.
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi
(( oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo ))
. Esso può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto dell'imposta sul reddito (IRPEF), dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata, anche in sede di pagamento dell'acconto in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'articolo 13, comma 1, decorre il termine di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dal comma 5 dell'articolo 13.