LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

note: Entrata in vigore delle legge: 11-8-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
(Indennita' di mobilita' per i lavoratori disoccupati in  conseguenza
            di licenziamento per riduzione di personale) 
1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). 
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). 
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). 
4.  Sono  abrogati  l'articolo  8  e  il  secondo   e   terzo   comma
dell'articolo  9  della  legge  5  novembre  1968,  n.   1115.   Tali
disposizioni continuano a applicarsi in via transitoria i  lavoratori
il cui licenziamento si stato intimato prima della data di entrata in 
vigore della presente legge. 
 
    
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AGGIORNAMENTO (6) 
 La Corte costituzionale con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 423 
(in G.U. 1a s.s. 20/9/1995, n. 39)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1,  e  16,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223  (Norme  in  materia  di
cassa  integrazione,  mobilita',   trattamenti   di   disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella  parte
in cui non prevedono che i periodi di  astensione  dal  lavoro  della
lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine  del
raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente
prestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'". 
    
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 20, comma  3)
che la suddetta modifica decorre dal 1° gennaio 2009.