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LEGGE 28 marzo 1991, n. 104

Proroga della gestione del servizio di tesoreria ((...)) dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
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Testo in vigore dal:  22-6-2022
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Art. 5

1. Con decreti del
((Ministro dell'economia e delle finanze))
, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonché
((alla relativa rendicontazione.))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73))
.
((
3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.
))