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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 70

(Eliminazione degli oli usati: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/101/CEE e, per le parti non ancora compiutamente attuate, della direttiva del Consiglio 75/439/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) saranno modificate o sostituite le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, e le disposizioni ad esse collegate, al fine di adeguarle alle nuove norme comunitarie:
b) salve le specifiche funzioni demandate alle regioni, saranno puntualmente individuate le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quelle del Ministero dell'ambiente in ordine alla vigilanza di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691. La determinazione dei criteri e delle norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni avverrà con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità:
c) sarà previsto il regime autorizzatorio non solo per l'eliminazione, ma anche per la semplice raccolta degli oli usati;
d) ferma restando la classificazione degli oli usati come rifiuti ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sarà prevista anche la definizione da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dell'emanazione del decreto legislativo, del nuovo statuto del consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, stabilendo gli obiettivi per l'utilizzazione degli oli conferiti, in funzione prioritaria di tutela ambientale;
e) saranno articolati specifici divieti ed obblighi a carico degli operatori del settore e le conseguenti sanzioni penali e amministrative;
f) verrà estesa la disciplina della direttiva anche agli oli su base sintetica ed alle emulsioni;
g) sarà regolata la facoltà di esportazione degli oli usati esistenti in Italia verso i Paesi della Comunità economica europea.
Note all'art. 70:
- La direttiva 87/101/CEE è stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 28 del 14 aprile 1987, 2a serie speciale.
- La direttiva 75/439/CEE è stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 149 del 25 luglio 1975.
- Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, concerne l'attuazione della direttiva 75/439/CEE relativa all'eliminazione degli olii usati. L'art. 9 recita:
"Art. 9. - La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato congiuntamente al Ministero delle finanze.
Il consorzio dovrà trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di società a ciò autorizzate ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
È inoltre in facoltà del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegare un proprio funzionario ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti del consorzio".