stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 66

(Controlli ed ispezioni veterinarie: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/73/CEE 86/609/CEE, 88/320/CEE, 88/409/CEE e 89/662/CEE dovrà stabilire modalità idonee a garantire la tutela della salute umana e la sanità del patrimonio zootecnico e relative produzioni, nonché l'efficacia e la tempestività delle procedure di vigilanza la semplificazione, dei sistemi di controllo necessari, anche mediante atti di indennizzo e di coordinamento alle regioni ai fini del riordino dei servizi veterinari previsto dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, secondo i criteri in esso contemplati.
2. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1 prevederanno, fra l'altro, la ripartizione del servizio veterinario in aree funzionali e la distribuzione dei servizi veterinari nell'ambito della regione sulla base dei criteri di organicità, razionalità ed economicità.
Note all'art. 66:
- La direttiva 85/73/CEE è stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 32 del 5 febbraio 1985.
- La direttiva 86/609/CEE è stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 358 del 18 dicembre 1986.
- La direttiva 88/320/CEE è stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 64 del 22 agosto 1988, 2a serie speciale.
- La direttiva 88/409/CEE è stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 74 del 26 settembre 1988, 2a serie speciale.
- La direttiva 89/662/CEE è stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 14 del 19 febbraio 1990, 2a serie speciale.
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istituisce il Servizio sanitario nazionale. L'art. 16 recita:
"Art. 16 (Servizi veterinari). - La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale o in un ambito territoriale più ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro la zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi dell'art. 18".