stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 45

Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/395/CEE e 89/396/CEE avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:
a) le disposizioni già dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, saranno adeguate per tener conto della normativa sopravvenuta in materia di produzione, commercio, controllo e vigilanza sui prodotti alimentari, eliminando il riferimento ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, abrogando espressamente le disposizioni in contrasto con quelle introdotte in attuazione delle direttive ed abrogando o modificando quelle che siano in contrasto col principio della libera circolazione delle merci;
b) il significato dei termini menzionati nelle direttive sarà precisato in quanto necessario per una maggiore tutela del consumatore;
c) le normative concernenti lotti o partite di prodotti saranno coor- dinate allo scopo di prevedere regole uniche per tutte le finalità; ai fini dei controlli comunitari, se necessario, le modalità di determinazione o individuazione del lotto verranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 45:
- Le direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE sono state pubblicate in G.U.R.L. n. 66 del 24 agosto 1989, 2a serie speciale.
- Il D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 dà attuazione alla direttiva 79/112/CEE relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e dalla relativa pubblicità nonché alla direttiva 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.