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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2024)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 25

(Assicurazione per interventi di assistenza: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/641/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) dovranno essere previsti idonei controlli dei mezzi diretti e indiretti quanto a personale e attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui le imprese dispongono nel ramo;
b) anche l'attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 1 della direttiva sarà sottoposta, nell'ambito del territorio nazionale, al regime attuativo della direttiva del Consiglio 73/239/CEE;
c) saranno concesse le dilazioni previste dagli articoli 16 e 17 della direttiva;
d) per l'imposta sul contratto di assicurazione nel ramo sarà applicata l'aliquota fiscale del 10 per cento.
Note all'art. 25:
- La direttiva 84/641/CEE è stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 339 del 27 dicembre 1984. L'art. 1 recita:
"Art. 1. - La presente direttiva riguarda l'accesso all'attività non salariata dell'assicurazione diretta, compresa l'attività di assistenza di cui al paragrafo 2, esercitata dalle imprese che sono stabilite sul territorio di uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l'esercizio di tale attività".
Gli articoli 16 e 17 recitano:
"Art. 16. - 1. Gli Stati membri possono concedere, alle imprese che alla data della notifica della presente direttiva eesercitano nel loro territorio solo un'attività di assistenza, un termine di cinque anni a decorrere da questa data per conformarsi alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17 della prima direttiva.
2. Gli Stati membri possono accordare alle imprese di cui al paragrafo 1 che, alla scadenza del termine di cinque anni, non abbiamo ancor costituito integralmente il margine di solvibilità, un termine supplementare non superiore a due anni, purché conformemente all'articolo 20 della prima direttiva, dette imprese abbiano sottoposto all'approvazione dell'autorità di controllo le misure che esse intendono prendere per raggiungere tale margine.
3. Qualsiasi impresa di cui al paragrafo 1 che desideri estendere la sua attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, o dell'articolo 10 della prima direttiva, può farlo unicamente se si conferma immediatamente a quest'ultima.
4. Qualsiasi impresa di cui al paragrafo 1 costituita in una forma diversa da quelle indicate all'articolo 8 della primla direttiva può continuare ad esercitare la sua attuale attività, ancora per tre anni a decorrere dalla data della notifica della presente direttiva, sotto la forma che essa riveste a tale data.
5. Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alle imprese costituite dopo la data della notifica della presente direttiva e che riprendono un'attività già svolta a tale data da un organismo giuridicamente discusso.
Art. 17. - Gli Stati membri possono concedere alle agenzie e succursali di cui al titolo III della prima direttiva, che esercitano nel loro territorio solo un'attività di assistenza, un termine massimo di 5 anni a decorrere dalla data della notifica della presente direttiva per conformarsi all'articolo 25 della prima direttiva, purché dette agenzie o succursali non estendono la loro attività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della prima direttiva".
- La direttiva 73/239/CEE è stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 228 del 16 agosto 1973.