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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 21

Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/298/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) previsione che qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio assicuri trasparenza e correttezza dell'informazione sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa;
b) previsione che la Commissione nazionale per le società e la borsa richieda che l'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari, cui l'offerta si riferisce, sia certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
c) riconoscimento del prospetto informativo approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro;
d) conferma dell'esclusione già prevista dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, per i valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato e per i titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.
Nota all'art. 21:
- La direttiva 89/278/CEE è stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 44 dell'8 giugno 1989, 2a serie speciale.
Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, attua la delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974 n. 216, convernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle S.p.a. quotate in borsa.
La legge 23 marzo 1983, n. 77, istitutisce e disciplina i fondi comuni d'investimento mobiliare. L'art. 12 recita:
"Art. 12 (Controlli della Commissione nazionale per le società e la borsa). - Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettere a), b) e c), e 4 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, anche se alla negoziazione stessa nono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nella attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.
Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano per il collocamento dei valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato dei titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.
Le disposizioni previste dagli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano alle operazioni già in corso, salvo l'obbligo da parte della società od ente che procede all'operazione medesima, entro i quindici giorni successivi all'entrate in vigore della presente legge, della comunicazione prevista dal primo comma dell'art. 18 del citato decreto-legge, e l'osservanza per il prosieguo delle eventuali disposizioni relative alla specifica operazione, emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa nel termine di cui al terzo comma del medesimo articolo 18 dello stesso decreto.
L'inosservanza delle disposizioni del precedente comma è punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del predetto decreto".