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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1990, n. 254

Regolamento recante modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, e 17 novembre 1988, n. 519, concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'attuazione della legge per l'editoria.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1990
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Testo in vigore dal:  19-9-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle spese dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1988, n. 519, concernente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante;
Udito il parere del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La lettera f) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, è sostituita dalla seguente:
"f) locazione, manutenzione e adattamento dei locali e dei relativi impianti;".
2. La lettera i) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, è sostituita dalla seguente:
"i) acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, di apparati di elaborazione elettronica, di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini e di fotoriproduzione;".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
(Omissis).
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente:
"Art. 8 (Garante dell'attuazione della legge). - Al fine di consentire la continuità dell'azione di vigilanza del Parlamento sull'attuazione della presente legge, è istituito un organo di garanzia.
Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta per il tramite del Governo alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione semestrale sullo stato dell'editoria, alla quale è allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonché dei dati di cui al primo comma dell'art. 12; riferisce, sulle materie affidategli, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le altre funzioni previste dalla presente legge.
Il Garante è scelto, d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.
Il Garante dura in carica un quinquennio e non può esercitare per la durata del suo mandato alcuna attività professionale né essere amministratore di enti pubblici e privati né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se professore universitario di ruolo, viene collocato in aspettativa; se magistrato in attività di servizio viene collocato fuori ruolo. Al Garante è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.
Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il rendiconto della gestione finanziaria è oggetto a controllo della Corte dei conti.
Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso.
Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti".
- Il D.P.R. n. 1058/1981 reca: "Norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle spese dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, sull'editoria".
- Il D.P.R. n. 519/1988 reca: "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria".
Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 1058/1981, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
"Art. 5. - Sui fondi stanziati nell'apposito capitolo per il funzionamento dell'ufficio del Garante gravano le seguenti spese:
a) stipendio ed altri assegni fissi spettanti al Garante;
b) compensi di cui agli articoli 2 e 4 del presente regolamento;
c) indennità per il consegnatario;
d) indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero;
e) spese postali e telegrafiche ed altre inerenti al servizio di corrispondenza;
f) locazione, manutenzione e adattamento dei locali e dei relativi impianti;
g) acquisto e manutenzione di mobili e arredi;
h) acquisto, riparazione e manutenzione di autoveicoli; acquisto di carburante e lubrificante;
i) acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, di apparati di elaborazione elettronica, di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini e di fotoriproduzione;
l) acquisto di libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni;
m) spese d'ufficio;
n) spese di trasporto, imballaggio e facchinaggio;
o) spese casuali;
p) spese di rappresentanza.
Tutte le spese predette potranno essere effettuate anche senza l'autorizzazione del Provveditore generale dello Stato".