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LEGGE 7 agosto 1990, n. 253

Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

note: Entrata in vigore della legge: 18/9/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/1991)
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Testo in vigore dal:  29-11-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale. Con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione.
2. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1' gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unità, elevato a sessanta per l'autorità di bacino del Po.
3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennità commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2.
4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dal 1' gennaio 1991, si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 8 novembre 1991, n. 360 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, è integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti".