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LEGGE 7 agosto 1990, n. 245

Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990.

note: Entrata in vigore della legge: 5/9/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1998)
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Testo in vigore dal:  5-9-1990

Art. 17

Norma finanziaria
1. Per l'attuazione dei piani di sviluppo dell'università è autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1995, la spesa complessiva di lire 1.900.000 milioni, di cui lire 950.000 milioni di parte corrente e lire 950.000 milioni di parte capitale.
2. Per gli anni 1990-1992 la spesa è determinata, per la parte corrente, in lire 48.500 milioni per l'anno 1990, lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, e per la parte in conto capitale in lire 50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992. A decorrere dal 1993 le quote annue, rispettivamente di parte corrente e di parte capitale, sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. A decorrere dal 1996 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi della lettera d) del citato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978.
3. In prima applicazione della presente legge la quota da destinare all'incremento delle dotazioni organiche di personale tecnico e amministrativo e di ricercatori di cui all'articolo 11 è determinata rispettivamente in lire 30.000 milioni ed in lire 14.500 milioni.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede:
a) quanto a lire 48.500 milioni per l'anno 1990, lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Istituzione di nuove università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590";
b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Piano quadriennale per le università".
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettere c) e d), della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), è il seguente:
"Art. 11 (Legge finanziaria).
(Omissis).
3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
(Omissis);
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria".
- Per la legge n. 590/1982 vedi precedente nota all'art. 1.