LEGGE 7 agosto 1990, n. 245

Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990.

note: Entrata in vigore della legge: 5/9/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1998)
Testo in vigore dal: 5-9-1990
                               Art. 17. 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Per l'attuazione  dei  piani  di  sviluppo  dell'universita'  e'
autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1995, la spesa  complessiva  di
lire 1.900.000 milioni, di cui lire 950.000 milioni di parte corrente
e lire 950.000 milioni di parte capitale. 
  2. Per gli anni 1990-1992 la spesa e'  determinata,  per  la  parte
corrente, in lire  48.500  milioni  per  l'anno  1990,  lire  128.500
milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, e per
la parte in conto capitale in lire 50.000 milioni  per  l'anno  1990,
lire 130.000 milioni per l'anno  1991  e  lire  150.000  milioni  per
l'anno 1992. A decorrere dal 1993 le quote annue, rispettivamente  di
parte corrente e di parte  capitale,  sono  determinate  dalla  legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  c),  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito  dall'articolo  5  della
legge 23 agosto 1988, n. 362. A decorrere dal 1996 le quote di  spesa
annuali sono determinate  dalla  legge  finanziaria  ai  sensi  della
lettera d) del citato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468 del
1978. 
  3. In prima applicazione della presente legge la quota da destinare
all'incremento delle  dotazioni  organiche  di  personale  tecnico  e
amministrativo e di ricercatori di cui all'articolo 11 e' determinata
rispettivamente in lire 30.000 milioni ed in lire 14.500 milioni. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione  della  presente  legge,  si
provvede: 
    a) quanto a lire 48.500 milioni per  l'anno  1990,  lire  128.500
milioni per l'anno 1991 e  lire  148.500  milioni  per  l'anno  1992,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1990,  all'uopo
utilizzando  l'accantonamento:  "Istituzione  di  nuove   universita'
statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590"; 
    b) quanto a lire 50.000 milioni per  l'anno  1990,  lire  130.000
milioni per l'anno 1991 e  lire  150.000  milioni  per  l'anno  1992,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001  dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo,  all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento: "Piano quadriennale  per  le
universita'". 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 7 agosto 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
                                       
           Note all'art. 17:
             - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettere c) e d), della
          legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di  contabilita'
          generale  dello  Stato  in materia di bilancio), cosi' come
          sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988 (Nuove norme
          in  materia  di bilancio e di contabilita' dello Stato), e'
          il seguente:
             "Art. 11 (Legge finanziaria).
             (Omissis).
             3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte, tasse e contributi,  ne'  puo'  disporre  nuove  o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
              (Omissis);
               c)  la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi che dispongono spese a carattere  pluriennale,  delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
               d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
          da  iscrivere  nel  bilancio   di   ciascuno   degli   anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente la cui quantificazione e'  rinviata  alla  legge
          finanziaria".
             - Per la legge n. 590/1982 vedi precedente nota all'art.
          1.