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LEGGE 7 agosto 1990, n. 245

Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990.

note: Entrata in vigore della legge: 5/9/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1998)
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Testo in vigore dal:  5-9-1990 al: 3-3-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fini e procedimento di formazione del piano triennale di sviluppo
1. Il piano triennale di sviluppo dell'università, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, è adottato con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 ed ha lo scopo:
a) di assicurare l'equilibrato sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche delle università in rapporto ai flussi territorialmente stimati dell'utenza, alle grandi aree metropolitane, agli squilibri nord-sud e ai fabbisogni formativi del Paese;
b) di favorire l'istituzione di corsi di studi a carattere innovativo ovvero non presenti nelle tabelle degli ordinamenti didattici.
2. Le università predispongono e trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", almeno un anno prima della scadenza del piano, propri programmi di sviluppo riferiti al triennio successivo. I programmi devono indicare analiticamente anche le risorse finanziarie, il personale e le strutture disponibili per la propria attuazione, nonché le richieste aggiuntive necessarie a tal fine. Tali programmi sono trasmessi dal Ministero ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, che esprimono, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, pareri e avanzano proposte al fine di realizzare un coordinamento su base regionale. La conferenza permanente dei rettori formula, entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, una propria relazione generale riferita all'intero sistema universitario.
3. Il piano, formulato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), è trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del precedente piano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'assegnazione alle commissioni permanenti competenti in materia, che esprimono il proprio parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.
4. Il piano è approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a) e c), della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), è il seguente:
"Art. 2 (Funzioni). - 1. Il Ministro:
a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Coonferenza permanente dei rettori delle università italiane;
(Omissis);
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore".
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 590/1982 (Istituzione di nuove università), è il seguente:
"Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). - Nelle regioni in cui operano più università è costituito un comitato, formato dai rettori di ciascuna università e dai presidi delle relative facoltà con il compito di coordinare le attività delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle strutture universitarie nella regione".