LEGGE 7 agosto 1990, n. 232

Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

note: Entrata in vigore della legge: 12-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2013)
Testo in vigore dal: 16-10-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
(Indennita' per il personale della  polizia  stradale  impiegato  nei
                       servizi autostradali). 
 
  1. In occasione del rinnovo delle vigenti  convenzioni  intervenute
tra  il  Ministero  dell'interno  e  le  societa'  concessionarie  di
autostrade  per  l'effettuazione  del  servizio  di   polizia   sulle
autostrade,  le  maggiori  somme  introitate  dallo  Stato   per   le
indennita' di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27  dicembre  1953,
n. 963, e successive modificazioni, sono versate ad apposito capitolo
del bilancio dello Stato. 
  2. Con successivi decreti del Ministro del tesoro le somme  di  cui
al comma 1, detratta la quota utilizzabile nelle misure  attuali,  da
contenersi nel limite del tasso di inflazione programmato in sede  di
relazione  previsionale  e  programmatica,  saranno  riassegnate   ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno per essere ripartite fra il personale della  polizia  di
Stato  che  svolge  i  servizi  di   polizia   stradale   in   ambito
autostradale. 
  3. I criteri e le modalita' per la ripartizione e la corresponsione
al personale  delle  somme  di  cui  al  comma  2  ((il  cui  importo
giornaliero non potra', comunque, essere inferiore a quanto stabilito
nelle  vigenti  convenzioni,))  saranno  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'interno, ((di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione)), sentite le organizzazioni sindacali della  polizia
di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 
  4. L'eventuale differenza tra le somme assegnate e quelle ripartite
sara' devoluta al Fondo per il personale della polizia di Stato.