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LEGGE 7 agosto 1990, n. 232

Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

note: Entrata in vigore della legge: 12-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2013)
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Testo in vigore dal:  16-10-2013
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Art. 18

Indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali).
1. In occasione del rinnovo delle vigenti convenzioni intervenute tra il Ministero dell'interno e le società concessionarie di autostrade per l'effettuazione del servizio di polizia sulle autostrade, le maggiori somme introitate dallo Stato per le indennità di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 963, e successive modificazioni, sono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
2. Con successivi decreti del Ministro del tesoro le somme di cui al comma 1, detratta la quota utilizzabile nelle misure attuali, da contenersi nel limite del tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica, saranno riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per essere ripartite fra il personale della polizia di Stato che svolge i servizi di polizia stradale in ambito autostradale.
3. I criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione al personale delle somme di cui al comma 2
((il cui importo giornaliero non potrà, comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,))
saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno,
((di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione))
, sentite le organizzazioni sindacali della polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. L'eventuale differenza tra le somme assegnate e quelle ripartite sarà devoluta al Fondo per il personale della polizia di Stato.