LEGGE 9 luglio 1990, n. 188

((Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita')).

note: Entrata in vigore della legge: 1/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1996)
Testo in vigore dal: 25-2-1996
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                        Finalita' della legge 
  ((1. La tutela della denominazione di origine delle  produzioni  di
ceramica artistica e tradizionale,  ai  fini  della  difesa  e  della
conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene
attuata  con  l'apposizione  del  marchio   "ceramica   artistica   e
tradizionale", in conformita' ad un disciplinare-tipo  approvato  dal
Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4. La  tutela  delle
altre produzioni ceramiche, effettuate  in  conformita'  all'apposito
disciplinare  approvato  dal  Consiglio  nazionale  ceramico,   viene
attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualita'")). 
  ((2. I decori, le forme e la qualita' della ceramica sono  tutelati
attraverso: 
    a) il Consiglio nazionale ceramico; 
    b) i comitati di disciplinare; 
    c) le regioni e gli enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze; 
    d) i consorzi volontari fra produttori di  ceramica  artistica  e
tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi
dell'articolo 4, comma 2)).