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LEGGE 9 luglio 1990, n. 188

Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità.

note: Entrata in vigore della legge: 1/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1996)
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Testo in vigore dal:  1-8-1990 al: 24-2-1996
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge
1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni italiane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata dallo Stato con l'apposizione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica italiana di qualità".
2. I decori, le forme e la qualità della ceramica italiana sono tutelati attraverso:
a) il Consiglio nazionale ceramico;
b) i comitati di disciplinare;
c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.