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LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

note: Entrata in vigore della legge: 29-7-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2013)
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Testo in vigore dal:  29-7-1990

Art. 30

(Distacco di personale)
1. Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente delle Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni.
Nota all'art. 30:
- Il D.P.R. n. 3/1957 approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Gli articoli 56 e seguenti sono così formulati:
"Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). - L'impiegato può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato stesso appartiene.
Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti di concerto con quello per il Tesoro.
È vietata l'assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui essi appartengono.
Art. 57 (Trattamento del personale comandato e carico della spesa). - L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli scrutini ed agli esami per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento in carriera.
Alle promozioni ed agli aumenti periodici di stipendio provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio.
Per il personale comandato presso un ente pubblico questo è altresì tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e gli stipendi che l'amministrazione statale di appartenenza avrebbe dovuto corrispondere sono computati agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza".