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LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

note: Entrata in vigore della legge: 29-7-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2013)
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Testo in vigore dal:  22-7-2012
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Art. 24

(Inosservanza delle prescrizioni amministrative)
1. Chiunque effettui esportazioni
((, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,))
in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13,
((ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni di cui all'articolo 10-bis,))
salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti. (2)

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 febbraio 1992, n. 222 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che l'entità minima della multa prevista dall'art. 24 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è elevata a cinquanta milioni di lire.