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LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

note: Entrata in vigore della legge: 29-7-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2013)
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Testo in vigore dal:  22-7-2012
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Art. 23

(Falsità nella documentazione)
1. Chiunque, in una documentazione, prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista
((agli articoli 10-bis e 13))
, o per il relativo rinnovo, è punito nel caso abbia conseguito l'autorizzazione con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto.
2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costiuisca reato più grave, la pena della multa da 3 a 300 milioni di lire. (2)

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 febbraio 1992, n. 222 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che l'entità minima della multa prevista dall'art. 23 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è elevata a cinquanta milioni di lire.